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Legge 401/89
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...modificato dal
DDL 377/01
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Articolo 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche. |
Articolo 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche. |
| 1. Nei confronti delle
persone che risultano denunciate o condannate per aver preso parte
attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato
o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso
ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente
indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla
sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle competizioni medesime. |
1. Nei confronti delle
persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui
all'articolo (ecc...ecc.. omissis), ovvero per aver preso parte
attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a
causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può
disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni
agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente
indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle competizioni medesime. |
| 2. Alle persone alle quali
è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere
di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente
per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in
orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni
per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost). |
2. Alle persone alle quali
e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può
prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli
orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma
1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che
l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida
del provvedimento."; |
| 3. La prescrizione di cui
al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva
alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della
Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di
questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti
di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del
provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di
avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore
successive (2/a) (2/cost) (3/cost). |
3. La prescrizione di cui
al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva
alla notifica all'interessato ed e' comunicata al Procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza
dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica
del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine
predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive. |
| 4. Contro l'ordinanza di
convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non
sospende l'esecuzione dell'ordinanza. |
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| 5. Il divieto di cui al
comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere
durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano
venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di
archiviazione o sia concessa la riabilitazione. |
5. Il divieto di cui al
comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere
durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora,
anche per effetto di provvedimenti dell'autorità' giudiziaria, siano
venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. |
| 6. Il contravventore alle
disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto
mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui
al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di
convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282
e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di
cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato
di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento
di competizioni agonistiche specificamente indicate. |
6. Il contravventore alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con l'arresto da tre a
diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto
di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza.
Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste
dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di
fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice,
prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più
volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata
in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate,
per un periodo non superiore a tre anni. |
| 7. Con la sentenza di
condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui
al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia
durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente
indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo
predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della
pena e di applicazione della pena su richiesta. |
7. Con la sentenza di
condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al
comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte
in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si
svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un
periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti
non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di
applicazione della pena su richiesta."; |
| 8. Nei casi di cui ai
commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e
comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o
comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo
svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche (3) (3/cost). |
Uguale
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Art. 6-bis
Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in
occasione di competizioni agonistiche
1.Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi
gli artifizi pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona,
nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle competizioni medesime e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni
agonistiche, supera indebitamente una recinzione o separazione
dell'impianto ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o
per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni
medesime, invade il terreno di gioco, e' punito con l'arresto fino a
6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nel caso di condanna per i reati di
cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma
7. |
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Articolo 7
Turbativa di competizioni agonistiche.
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a
lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la
sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato. |
Uguale
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Articolo 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di
manifestazioni sportive.1.
Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in
occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in
libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione
della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio
direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di
accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche. |
Articolo 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di
manifestazioni sportive.1.
Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei
commi 1-bis e 1-ter. per reato commesso durante o in occasione di
manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà
conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della
sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo
possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai
luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.
1-bis. Nel caso di reati commessi con
violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni
agonistiche, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai
sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per
quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge,
la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere
nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano
gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti
dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto entro e non oltre
il termine delle successive quarantotto ore. (è stato cancellato
poco prima dell'approvazione)
1-ter. Le disposizioni del comma
1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto e alla
prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
1-quater. Nel caso di condanna per i
reati di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo
6, comma 7."; |
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Art. 8-bis
Casi di giudizio direttissimo
1. Per i reati indicati nell'articolo 6,
comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1,
si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini. |
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Art. 8-ter Trasferte
1. Le norme della presente legge si
applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di
competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi
in cui si svolgono dette manifestazioni.". |